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STATUTO |
Art.
1
E' costituita la Associazione culturale denominata Babele
Arte con sede in Via Roma, 228 Piacenza.
Art. 2 L'Associazione non ha fine di
lucro.
Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di
promuovere e diffondere la cultura in generale, con
particolare riferimento all'attività artistica teatrale
e valorizzare tutte le forme di attività espressive
che abbiano come finalità la crescita della personalità
umana e la sua educazione morale, civile e sociale perseguendo
in particolare i seguenti obiettivi:
a) produzione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni,
spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti,
scambi artistici nazionali ed internazionali;
b) produzione, e realizzazione di mostre artistiche;
c) ricerca, documentazione e organizzazione di seminari
e corsi propedeutici che favoriscano l'educazione e
la formazione;
d) produzione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni,
rassegne a scopo culturale anche con altre associazioni;
e) valorizzazione e promozione della conoscenza del
patrimonio culturale, artistico, storico e linguistico-letterario;
f) promozione di tutte le iniziative che siano ritenute
idonee al raggiungimento dello scopo sociale.
A tali fini l'Associazione potrà inoltre svolgere l'attività
di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di
immobili o di altri beni. L'associazione è apolitica,
apartitica, aconfessionale .
Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione
è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi
titolo acquisiti, che pervengano da elargizioni o contributi
da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
Art. 5 Per l'adempimento dei suoi compiti
l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative;
b) contributi e benefici economici da parte di soggetti
pubblici e privati;
c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni,
sottoscrizioni e dall'attività dell'Associazione in
generale.
Art. 6 Durante la vita dell'Associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione
o la distribuzione siano imposte per legge. Gli eventuali
utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti
nell'attività.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo annualmente
stabilisce la misura della quota associativa. La quota
o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile
se non a causa di morte. In nessun caso può farsi luogo
alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.
Art. 8 Possono far parte dell'Associazione
parte tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso
dei requisiti morali, fanno espressa domanda di adesione
e si impegnano al rispetto dello Statuto ed al versamento
annuale della quota associativa. Nel caso di ammissione
tra i Soci di altri enti di tipo associativo, partecipa
all'Assemblea con diritto ad un voto, il rappresentante
legale di tale ente o un delegato.
Art. 9 I soci si distinguono in fondatori
ed ordinari: sono fondatori quelli che hanno partecipato
alla costituzione della Associazione, sono ordinari
tutti gli altri. Tutti i soci sono comunque effettivi
e come tali hanno diritto a partecipare alla vita associativa,
alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a
frequentarne i locali, il tutto con le modalità e nel
rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni
degli organi dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni
hanno inoltre diritto di voto nell'Assemblea Generale
dei Soci e godono del diritto elettorale attivo e passivo.
Art. 10 Tutti i soci sono obbligati
a versare le quote associative e le somme integrative
così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo
meramente risarcitorio delle spese sostenute per le
attività istituzionali e per la produzione di eventuali
sevizi forniti ai soci o a particolari categorie tra
questi identificate.
Art. 11 Rientra nei doveri di ciascun
socio anche:
a) partecipare con vivo interesse alle attività promosse
dall'Associazione,
b) serbare nell'ambito della Associazione un grande
rispetto delle persone e delle cose,
Art. 12 La qualità di socio si perde
per:
a) recesso,
b) mancato versamento della quota associativa,
c) espulsione su deliberazione dell'Assemblea qualora
il comportamento del soci risulti incompatibile con
le finalità ed i principi informatori dell'Associazione.
La perdita della qualità di socio non dà diritto al
rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli
dovuti per l'anno in corso.
Art. 13 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo.
Art. 14 Tutte le cariche associative
sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso salvo
il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni
dell'ufficio ricoperto.
Art. 15 L'attività istituzionale ed
il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere
garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite
dagli associati; solo nel caso in cui la complessità,
l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta
non possa essere assolta dai propri aderenti sarà possibile
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo.
Art. 16 L'Assemblea dei Soci è l'organo
primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono
sovrane. L'Assemblea, costituita da tutti i soci maggiorenni,
è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del
rendiconto. Essa viene inoltre convocata ogni qual volta
il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o almeno
un terzo dei soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta
motivata con indicazione dell'argomento della riunione.
La convocazione deve avvenire mediante l'esposizione
di un avviso nella sede sociale durante i quindici giorni
che precedono la data della riunione o mediante lettera
semplice da inviare a tutti i soci entro lo stesso termine,
anche via e-mail.
Art. 17 L'Assemblea è presieduta dal
Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal
Consigliere anziano per età. E' validamente costituita,
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a
maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione
l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia
il numero dei partecipanti aventi diritto di voto e
delibera a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto
di voto presenti e rappresentati.
L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera: in
prima convocazione a maggioranza dei due terzi degli
aventi diritto di voto, in seconda convocazione, a maggioranza
degli intervenuti aventi diritto di voto qualunque sia
il loro numero. Di ogni adunanza dell'Assemblea il Segretario
redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà
controfirmato dal Presidente.
Art. 18 E' competenza dell'Assemblea
ordinaria di deliberare sui seguenti argomenti:
a) approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio
sociale (che si chiude il 31.12 di ogni anno) e del
bilancio preventivo,
b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo,
c) fissazione delle direttive generali per l'attività
dell'Associazione,
d) espulsione dei soci o adozione di provvedimenti disciplinari
nei loro confronti,
e) qualsiasi altro che il Presidente o il Consiglio
Direttivo ritengano di sottoporre.
E' competenza dell'Assemblea straordinaria di deliberare
sui seguenti argomenti:
a) modifica dello Statuto,
b) scioglimento,
c) qualsiasi altro che il Presidente o il Consiglio
Direttivo ritengano di sottoporre.
L'Assemblea ordinaria può inoltre nominare un Revisore
dei conti o un Collegio dei revisori costituito da tre
membri effettivi e da due supplenti. Anche l'organo
di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo, composto
da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, è
eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. I componenti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La votazione
è a scrutinio segreto, ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo neoeletto
entro sette giorni dalla data dell'Assemblea si riunisce
per l'elezione delle seguenti cariche interne:
a) Presidente,
b) Vice Presidente,
c) Segretario.
Art. 21 Un Presidente onorario senza
funzioni potrà essere eletto dall'Assemblea con la maggioranza
dei due terzi tra i soci benemeriti o tra persone di
chiara fama del mondo della cultura.
Art. 22 Qualora, per qualsiasi motivo,
il numero dei componenti il Consiglio si riduca di un
numero di membri inferiore alla metà, l'Organo stesso
provvederà al loro reintegro e ne darà immediata comunicazione
ai soci. Con un numero di componenti inferiore alla
metà il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente
convocherà, entro un mese, l'Assemblea dei Soci per
una nuova elezione. I componenti del Consiglio decadono
dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo.
Art. 23 Il Consiglio si riunisce almeno
una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto
consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea e tutte le volte in cui il Presidente
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata
da almeno due membri. La convocazione deve essere effettuata
mediante lettera semplice da inviare a tutti i componenti
entro i 10 giorni precedenti la data prevista per l'adunanza.
Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in assenza
di questo dal Vice Presidente, delibera a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Per ogni riunione del
Consiglio il Segretario dovrà procedere, su apposito
registro, alla redazione del verbale, che verrà controfirmato
dal Presidente.
Art. 24 E' compito del Consiglio:
a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
b) gestire il patrimonio della Associazione e provvedere
al perseguimento delle finalità associative esercitando
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
non riservati tassativamente all'Assemblea,
c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulle
loro eventuali dimissioni,
d) procedere alla nomina delle cariche interne,
e) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio
preventivo da presentare all'Assemblea,
f) fissare la misura della quota associativa.
Art. 25 Il Presidente ha la firma sociale
e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'Assemblea
e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione
e cura l'esecuzione delle relative delibere. Qualora
non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere
le proprie funzioni sarà sostituito dal Vice Presidente.
Art. 26 La durata dell'Associazione
è limitata alla data del 31 dicembre 2077.
Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione
potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale in riunione
straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 21 del
Codice Civile. Con le stesse regole devono essere nominati
i liquidatori. Le eventuali attività residue saranno
destinate, in armonia con le finalità dell'Associazione,
ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a
fini di pubblica utilità.
Art. 28 Qualunque controversia sorgesse
in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità
e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato
irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra
le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina
dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale
di Piacenza. |
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