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Babele Magazine


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STATUTO
Art. 1 E' costituita la Associazione culturale denominata Babele Arte con sede in Via Roma, 228 Piacenza.
Art. 2 L'Associazione non ha fine di lucro.
Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura in generale, con particolare riferimento all'attività artistica teatrale e valorizzare tutte le forme di attività espressive che abbiano come finalità la crescita della personalità umana e la sua educazione morale, civile e sociale perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) produzione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, spettacoli, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali;
b) produzione, e realizzazione di mostre artistiche;
c) ricerca, documentazione e organizzazione di seminari e corsi propedeutici che favoriscano l'educazione e la formazione;
d) produzione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni, rassegne a scopo culturale anche con altre associazioni;
e) valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico e linguistico-letterario;
f) promozione di tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.
A tali fini l'Associazione potrà inoltre svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di immobili o di altri beni. L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale .
Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti, che pervengano da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
Art. 5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) quote associative;
b) contributi e benefici economici da parte di soggetti pubblici e privati;
c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni e dall'attività dell'Associazione in generale.
Art. 6 Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nell'attività.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa. La quota o contributo associativo non è rivalutabile né trasmissibile se non a causa di morte. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al fondo di dotazione.
Art. 8 Possono far parte dell'Associazione parte tutte le persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti morali, fanno espressa domanda di adesione e si impegnano al rispetto dello Statuto ed al versamento annuale della quota associativa. Nel caso di ammissione tra i Soci di altri enti di tipo associativo, partecipa all'Assemblea con diritto ad un voto, il rappresentante legale di tale ente o un delegato.
Art. 9 I soci si distinguono in fondatori ed ordinari: sono fondatori quelli che hanno partecipato alla costituzione della Associazione, sono ordinari tutti gli altri. Tutti i soci sono comunque effettivi e come tali hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentarne i locali, il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno inoltre diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci e godono del diritto elettorale attivo e passivo.
Art. 10 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali sevizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.
Art. 11 Rientra nei doveri di ciascun socio anche:
a) partecipare con vivo interesse alle attività promosse dall'Associazione,
b) serbare nell'ambito della Associazione un grande rispetto delle persone e delle cose,
Art. 12 La qualità di socio si perde per:
a) recesso,
b) mancato versamento della quota associativa,
c) espulsione su deliberazione dell'Assemblea qualora il comportamento del soci risulti incompatibile con le finalità ed i principi informatori dell'Associazione.
La perdita della qualità di socio non dà diritto al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'anno in corso.
Art. 13 Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo.
Art. 14 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
Art. 15 L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dagli associati; solo nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 16 L'Assemblea dei Soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. L'Assemblea, costituita da tutti i soci maggiorenni, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto. Essa viene inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ne faccia richiesta motivata con indicazione dell'argomento della riunione. La convocazione deve avvenire mediante l'esposizione di un avviso nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono la data della riunione o mediante lettera semplice da inviare a tutti i soci entro lo stesso termine, anche via e-mail.
Art. 17 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano per età. E' validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto presenti e rappresentati.
L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera: in prima convocazione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, a maggioranza degli intervenuti aventi diritto di voto qualunque sia il loro numero. Di ogni adunanza dell'Assemblea il Segretario redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente.
Art. 18 E' competenza dell'Assemblea ordinaria di deliberare sui seguenti argomenti:
a) approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio sociale (che si chiude il 31.12 di ogni anno) e del bilancio preventivo,
b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo,
c) fissazione delle direttive generali per l'attività dell'Associazione,
d) espulsione dei soci o adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti,
e) qualsiasi altro che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di sottoporre.
E' competenza dell'Assemblea straordinaria di deliberare sui seguenti argomenti:
a) modifica dello Statuto,
b) scioglimento,
c) qualsiasi altro che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano di sottoporre.
L'Assemblea ordinaria può inoltre nominare un Revisore dei conti o un Collegio dei revisori costituito da tre membri effettivi e da due supplenti. Anche l'organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 19 Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La votazione è a scrutinio segreto, ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo neoeletto entro sette giorni dalla data dell'Assemblea si riunisce per l'elezione delle seguenti cariche interne:
a) Presidente,
b) Vice Presidente,
c) Segretario.
Art. 21 Un Presidente onorario senza funzioni potrà essere eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi tra i soci benemeriti o tra persone di chiara fama del mondo della cultura.
Art. 22 Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti il Consiglio si riduca di un numero di membri inferiore alla metà, l'Organo stesso provvederà al loro reintegro e ne darà immediata comunicazione ai soci. Con un numero di componenti inferiore alla metà il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l'Assemblea dei Soci per una nuova elezione. I componenti del Consiglio decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
Art. 23 Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice da inviare a tutti i componenti entro i 10 giorni precedenti la data prevista per l'adunanza. Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in assenza di questo dal Vice Presidente, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per ogni riunione del Consiglio il Segretario dovrà procedere, su apposito registro, alla redazione del verbale, che verrà controfirmato dal Presidente.
Art. 24 E' compito del Consiglio:
a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea,
b) gestire il patrimonio della Associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati tassativamente all'Assemblea,
c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulle loro eventuali dimissioni,
d) procedere alla nomina delle cariche interne,
e) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da presentare all'Assemblea,
f) fissare la misura della quota associativa.
Art. 25 Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere. Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni sarà sostituito dal Vice Presidente.
Art. 26 La durata dell'Associazione è limitata alla data del 31 dicembre 2077.
Art. 27 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Generale in riunione straordinaria secondo quanto previsto dall'art. 21 del Codice Civile. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. Le eventuali attività residue saranno destinate, in armonia con le finalità dell'Associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art. 28 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Piacenza.

 

 




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